{"id":108,"date":"2018-07-06T14:51:39","date_gmt":"2018-07-06T12:51:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/?page_id=108"},"modified":"2018-07-06T14:51:39","modified_gmt":"2018-07-06T12:51:39","slug":"cose-laffido","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/cose-laffido\/","title":{"rendered":"Cos&#8217;\u00e8 l&#8217;affido"},"content":{"rendered":"<p class=\"style171\">(Liberamente tratto dalle \u201cLinee guida nazionali sull\u2019affido\u201d)<\/p>\n<p class=\"style70\"><strong>Tipologie di affidamento diverse (M. Ius e P. Milani)<\/strong><\/p>\n<p class=\"style116\">L&#8217;affidamento familiare \u00e8 uno strumento ampio e duttile che si presta a differenti funzioni secondo i diversi bisogni delle famiglie e dei bambini.I differenti tipi di affidamento rappresentano un continuum di interventi che va dai pi\u00f9 \u201cleggeri\u201d e meno convenzionali, con meno necessit\u00e0 di intervento istituzionale e che richiedono minore formazione, agli affidi pi\u00f9 \u201cpesanti\u201d e convenzionali, con maggiore necessit\u00e0 di intervento istituzionale, che richiedono pi\u00f9 formazione e risorse agli affidatari, in quanto le situazioni da sostenere presentano maggiori difficolt\u00e0. L\u2019affidamento \u00e8 una delle forme in cui si esprime la solidariet\u00e0 fra famiglie che possono essere oggetto dell\u2019attivit\u00e0 dei Centri per l\u2019affido e la solidariet\u00e0 familiare. Comprendere in profondit\u00e0 e disporsi ad utilizzare tutte le sfaccettature dell&#8217;istituto dell&#8217;affidamento familiare \u00e8 fondamentale al fine di garantire alle famiglie che l&#8217;affidamento sia sempre pi\u00f9 utilizzato come strumento di protezione del legame e quindi sia evidenziata la sua potenzialit\u00e0 di prevenire gli stessi allontanamenti, attraverso la messa in campo di opportuni interventi di sostegno alle famiglie in difficolt\u00e0.<\/p>\n<p class=\"style69\"><strong>Le forme di affidamento<\/strong><\/p>\n<p class=\"style224\">\u2022 Secondo i tempi dell\u2019affidamento<\/p>\n<p class=\"style119\"><span class=\"style135\">L&#8217;<\/span><span class=\"style208\">Affidamento Familiare residenziale<\/span><span class=\"style135\">\u00a0\u00e8 una risposta ai bisogni di un bambino o di un ragazzo e di una famiglia in situazione di vulnerabilit\u00e0, si effettua quando \u00e8 prevedibile il rientro del bambino o ragazzo nella sua famiglia di origine dopo un tempo limitato, di norma non superiore ai 2 anni. \u00c8 quindi un processo transitorio\/temporaneo di accoglienza familiare residenziale di un bambino o ragazzo. E&#8217; tale quando<\/span><span class=\"style227\">\u00a0sono comprese almeno cinque notti alla settimana, con esclusione dei periodi di interruzione previsti dal progetto.<\/span><\/p>\n<p class=\"style119\"><em><span class=\"style208\">L&#8217;Affidamento Diurno<\/span><\/em><span class=\"style73\">\u00a0si ha quando il bambino o il r<\/span><span class=\"style135\">agazzo \u00e8 affidato per parte della giornata ad un altro nucleo familiare, poich\u00e9, per diversi motivi, i genitori non sono in grado di assicurargli la loro presenza costante e il loro impegno per garantirgli il mantenimento, l\u2019educazione e l\u2019istruzione. Si tratta nella maggior parte dei casi di un affidamento in cui vi \u00e8 il consenso da parte della famiglia d\u2019origine.\u2028 Va fatta una distinzione fra affidamenti diurni, che hanno una durata media settimanale superiore alle 25 ore, e affidamenti che hanno una durata media inferiore (DGR 675\/08). Tale distinzione ha particolare valore nella determinazione del contributo per la famiglia affidataria.<\/span><\/p>\n<p class=\"style225\"><em><span class=\"style208\">L&#8217;Affidamento a tempo parziale:<\/span><\/em><span class=\"style73\">\u00a0il bambino o ragazzo \u00e8 affidato per parte della settimana ad un altro nucleo familiare, poich\u00e9, per diversi motivi, i genitori non sono in grado di assicurargli la loro presenza costante e il loro impegno per garantirgli il mantenimento, l\u2019educazione e l\u2019istruzione. Si tratta nella maggior parte dei casi di un affidamento in cui vi \u00e8 il consenso da parte della famiglia d\u2019origine. Va fatta una distinzione fra affidamenti a tempo parziale che prevedono una permanenza media del bambino o del ragazzo nella famiglia affidataria di almeno due giorni completi nell\u2019arco di una settimana e affidamenti che prevedono permanenze inferiori (DGR 675\/08). Tale distinzione ha particolare valore nella determinazione del contributo per la famiglia affidataria.<\/span><\/p>\n<p class=\"style225\"><span class=\"style208\">Gli affidi familiari brevi:<\/span><span class=\"style223\">\u00a0<\/span><span class=\"style135\">un\u2019ulteriore caratterizzazione basata sulla dimensione temporale dell\u2019intervento riguarda gli affidi con finalit\u00e0 particolari e con tempi brevi o brevissimi di accoglienza. Da questo punto di vista possiamo distinguere\u00a0<\/span><span class=\"style208\">l\u2019affidamento familiare a breve termine,<\/span><span class=\"style223\">\u00a0che<\/span><span class=\"style135\">\u00a0\u00e8 una forma di affidamento che normalmente non dura pi\u00f9 di qualche giorno o settimana (alle volte qualche mese) e che riguarda in particolare i bambini piccolissimi o comunque sotto i sei anni, quando si pu\u00f2 prevedere con ragionevole certezza una collocazione definitiva del bambino in tempi molto rapidi. Riguarda ad esempio bambini piccolissimi in attesa di adozione, qualora non fosse possibile per il Tribunale per i Minorenni individuare una famiglia adottiva entro pochi giorni, bambini i cui genitori siano momentaneamente impossibilitati a prendersene cura (ad esempio, ricoveri ospedalieri imprevisti) o viene scelto in risposta al bisogno di pause di breve periodo per aiutare le famiglie in condizione di particolare stress (lutti familiari, eventi traumatici).\u00a0<\/span><span class=\"style208\">L\u2019affidamento di emergenza<\/span><span class=\"style135\">\u00a0o\u00a0<\/span><span class=\"style208\">pronta accoglienza<\/span><span class=\"style135\">, che prevede la disponibilit\u00e0 immediata ad accogliere nella propria abitazione bambini che, per gravi motivi, si trovano a vivere in situazione di emergenza o pericolo e che conseguentemente necessitano di allontanarsi per un breve e definito periodo di tempo dal luogo dove vivono, in attesa di vedere risolta la propria situazione familiare o di un progetto pi\u00f9 stabile e duraturo. Pur sottolineando la difficolt\u00e0 ad operare una distinzione rigida in un contesto cos\u00ec poco differenziato, si propone una possibile distinzione nei tempi di permanenza con un limite di 7 giorni per l\u2019affidamento di emergenza e di 6 mesi per la pronta accoglienza.<\/span><\/p>\n<p class=\"style85\">Affidi a lungo termine ed adozione<\/p>\n<p class=\"style224\">La legge 173 del 19 ottobre 2015 ha modificato la L. 184\/83 (norma principale su affido e adozione).\u00a0<span class=\"style250\">Il nuovo comma 5-bis dell&#8217;art. 4, l. 184\/1983 dispone che se durante un prolungato periodo di affidamento il minore viene dichiarato adottabile e la famiglia affidataria, avendo i requisiti richiesti dall&#8217;articolo 6, chiede di adottarlo, il tribunale tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.<\/span><\/p>\n<p class=\"style229\">\u2022 Secondo l\u2019et\u00e0 o le caratteristiche dei minori affidati<\/p>\n<p class=\"style194\"><em><span class=\"style208\">Affidamento di bambini o ragazzi disabili:<\/span><\/em><span class=\"style73\">\u00a0si tratta casi in cui situazione di disabilit\u00e0 \u00e8 certificata ai sensi dell\u2019art. 3 della legge 104\/92.<\/span><\/p>\n<p class=\"style225\"><em><span class=\"style208\">Affidamento di bambini piccoli:<\/span><\/em><span class=\"style73\">\u00a0se per la determinazione del contributo alla famiglia affidataria viene fatta una distinzione fra bambino che non ha ancora compiuto due anni (nel qual caso si prevede che venga erogata una cifra pari a due volte il valore del contributo normalmente erogato) e bambino che ha un\u2019et\u00e0 superiore, un\u2019altra importante distinzione \u00e8 prevista nella DGR 2416\/08, che d\u00e0 l\u2019indicazione per cui tutti i bambini che hanno meno di sei anni debbano essere accolti esclusivamente in famiglie affidatarie o in comunit\u00e0 familiari ove sia residente una famiglia.<\/span><\/p>\n<p class=\"style194\"><em><span class=\"style208\">Affidamento di ragazzi:\u00a0<\/span><\/em><span class=\"style73\">si definisce &#8220;affidamento di ragazzi\u201d l\u2019arco di et\u00e0 che va dal compimento del 16\u00b0 anno di et\u00e0 fino al 21\u00b0. Anche in questo caso la distinzione \u00e8 legata all\u2019erogazione del contributo alla famiglia affidataria: la DGR 675\/08 riconosce per ragazzi di 16 o 17 anni (che compiono 17 anni nell\u2019anno di riferimento) la possibilit\u00e0 di erogare una cifra pari a due volte il valore normalmente assegnato. La stessa deliberazione prevede inoltre che venga erogato il contributo alla famiglia affidataria fino al compimento del 21\u00b0 anno di et\u00e0.<\/span><\/p>\n<p class=\"style229\">\u2022 Secondo la manifestazione di consenso<\/p>\n<p class=\"style194\"><em><span class=\"style208\">Consensuale:<\/span><\/em><span class=\"style73\">\u00a0quando i genitori o i tutori del bambino o ragazzo minore di et\u00e0 acconsentono al progetto di affidamento e lo formalizzano in uno specifico contratto stipulato con il servizio pubblico titolare del caso.<\/span><\/p>\n<p class=\"style194\"><em><span class=\"style208\">Giudiziale:<\/span><\/em><span class=\"style73\">\u00a0avviene su proposta del servizio titolare e con provvedimento del Tribunale dei Minori, in assenza del consenso dei genitori o in tutti i casi in cui l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ritenga necessario disporlo.<\/span><\/p>\n<p class=\"style229\">\u2022 Secondo il legame di consanguineit\u00e0 fra il bambino o il ragazzo affidato e gli affidatari<\/p>\n<p class=\"style194\"><em><span class=\"style208\">Intrafamiliare<\/span><\/em><span class=\"style73\">: il bambino o il ragazzo viene affidato all&#8217;interno della rete parentale naturale qualora si verifichi l&#8217;esistenza di un legame affettivamente significativo tra esso e i parenti interessati. In queste situazioni, nonostante la normativa non lo preveda, sembra opportuno che si offra anche ai parenti la possibilit\u00e0 di accedere ad attivit\u00e0 formative e che si proceda ad una attenta valutazione delle caratteristiche del possibile nucleo familiare accogliente, in considerazione anche del preesistente rapporto con i genitori affidanti e il bambino stesso. La relazione familiare tra l\u2019affidante e l\u2019affidatario rappresenta, infatti, un elemento di ulteriore complessit\u00e0 nel processo di accoglienza del bambino. La consapevolezza della storia e della qualit\u00e0 dei legami familiari da parte degli operatori, \u00e8 un indicatore importante per la progettazione dell\u2019affidamento, in una situazione nella quale il processo di ricongiungimento familiare pu\u00f2 essere ostacolato proprio dalla condizione di familiarit\u00e0 esistente.<\/span><\/p>\n<p class=\"style194\"><em><span class=\"style208\">Eterofamiliare<\/span><\/em><span class=\"style73\">: il bambino o ragazzo viene affidato a terzi che non hanno legami di consanguineit\u00e0 con la famiglia di origine.<\/span><\/p>\n<p class=\"style224\">\u2022 Le forme di solidariet\u00e0 fra famiglie<\/p>\n<p class=\"style116\">Si tratta di forme di solidariet\u00e0 fra famiglie che non sono considerate propriamente all&#8217;interno della categoria dell&#8217;affidamento ma che sono naturalmente connesse ad esso, avendo come finalit\u00e0 fondamentale quella di sostenere un nucleo familiare e di prevenire l\u2019allontanamento del bambino dalla propria famiglia. Esse rientrano nella categorie degli interventi definiti come solidariet\u00e0 interfamiliare, prossimit\u00e0 fra famiglie o genitorialit\u00e0 sociale. La loro promozione va coltivata in relazione alle caratteristiche e alle reti esistenti in ogni territorio. Proprio perch\u00e9 queste forme di solidariet\u00e0 sono finalizzate a garantire al bambino\/ragazzo il diritto di vivere nella propria famiglia, pu\u00f2 essere opportuno estendere i benefici previsti per l\u2019affidamento familiare (assicurazione, contributo economico ecc.) anche alle famiglie che si rendono disponibili a queste forme di solidariet\u00e0 meno strutturate. Per chiarezza e per non ingenerare confusioni che possono essere pericolose si sottolinea l\u2019opportunit\u00e0 di non utilizzare il temine \u201caffidamento\u201d per le forme di intervento di seguito descritte.<\/p>\n<p class=\"style196\"><span class=\"style208\">Vicinanza solidale e convivenza di sostegno<\/span><\/p>\n<p class=\"style225\"><span class=\"style137\"><em><span class=\"style73\">Buon vicinato:<\/span><\/em><\/span><span class=\"style223\">\u00a0<\/span><span class=\"style135\">\u00e8 un&#8217;azione di sostegno, non di tipo educativo, verso un\u2019altra persona (minori, giovani maggiorenni, adulti) o un nucleo familiare che si trova in situazione di bisogno per mancanza di risorse nella propria rete. Data la natura dell\u2019intervento, non esiste un progetto, ma soltanto la definizione delle attivit\u00e0 da svolgere, che possono essere, ad esempio, quelle di aiutare la persona con piccole azioni anche di tipo organizzativo, che le permettano di far fronte alle difficolt\u00e0 quotidiane. Quando queste azioni sono rivolte a bambini o a ragazzi (l\u2019accompagnamento a scuola o ad attivit\u00e0 legate al tempo libero, l\u2019accudimento per poche ore ecc.) \u00e8 bene che il servizio acquisisca le informazioni necessarie per sostenere il processo informale dell&#8217;aiuto in maniera adeguata.<\/span><\/p>\n<p class=\"style194 f-lp\"><em><span class=\"style208\">Convivenza di sostegno:<\/span><\/em><span class=\"style73\">\u00a0si tratta dell\u2019accoglienza nella propria abitazione, per un periodo definito di tempo, di persone maggiorenni (donne vittime della tratta, giovani maggiorenni che finiscono il loro percorso in una comunit\u00e0 per minori, disabili, ecc) o nuclei familiari (mamma con bambino) che necessitano di accompagnamento e supporto educativo al fine di raggiungere la propria autonomia, con l&#8217;obiettivo di favorire l\u2019autogestione del quotidiano (ad es: gestione dei soldi, ricerca del lavoro, ricerca della casa, accudimento ed educazione del figlio, ecc.).<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Liberamente tratto dalle \u201cLinee guida nazionali sull\u2019affido\u201d) Tipologie di affidamento diverse (M. 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