{"id":110,"date":"2018-07-06T14:55:20","date_gmt":"2018-07-06T12:55:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/?page_id=110"},"modified":"2018-07-06T14:55:21","modified_gmt":"2018-07-06T12:55:21","slug":"normativa","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/normativa\/","title":{"rendered":"Normativa"},"content":{"rendered":"<p class=\"style105 f-fp\"><strong>Il diritto del minore di crescere nell\u2019ambito della sua famiglia di origine<\/strong><\/p>\n<p class=\"style110\">(Liberamente tratto da: Affidamento Familiare<\/p>\n<p class=\"style110\">Sussidiario per operatori e famiglie &#8211; 5 Agosto 2013)<\/p>\n<p class=\"style138\"><span class=\"style135\">Il diritto del minore di crescere ed essere educato nell&#8217;ambito della propria famiglia \u00e8 un fondamentale diritto solennemente proclamato anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre del 1989, ratificata con\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_bicamerali\/infanzia\/leggi\/l176.htm\"><span class=\"style183\">L. 27 maggio\u00a0<\/span><\/a><span class=\"style172\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_bicamerali\/infanzia\/leggi\/l176.htm\"><span class=\"style183\">1991<\/span><\/a><\/span><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_bicamerali\/infanzia\/leggi\/l176.htm\"><span class=\"style183\">, n. 176\u00a0<\/span><\/a><span class=\"style183\">.<\/span><\/p>\n<p class=\"style112\"><span class=\"style195\"><span class=\"style135\">In base al percorso tracciato dalla\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/_bicamerali\/leg14\/infanzia\/leggi\/legge184%20del%201983.htm\"><span class=\"style183\">legge 184\/1983\u00a0<\/span><\/a><\/span><span class=\"style135\">, l\u2019affidamento si conclude con successo solo quando la famiglia di origine del minore riesce a superare i problemi che avevano reso necessario l\u2019affidamento ad un&#8217;altra famiglia e diventa possibile consentire il rientro del minore in essa. Il suo definitivo allontanamento dalla famiglia originaria e la sua stabile collocazione in un&#8217;altra famiglia costituisce, pur sempre, un drastico rimedio posto ad una situazione di crisi che non si \u00e8 riusciti a risolvere diversamente. Oggi la nuova <a href=\"http:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/normativa\/legge-173-2015-modifica-184-pdf\/\" rel=\"attachment wp-att-111\">legge 173\/2015<\/a>\u00a0prevede, per\u00f2, la possibilit\u00e0 che la famiglia affidataria, dopo un periodo di affido che si \u00e8 prolungato senza il rientro in famiglia, pu\u00f2 chiedere l&#8217;adozione del bambino dichiarato adottabile.<\/span><\/p>\n<p class=\"style167\">La prescrizione per cui il bambino debba essere affidato preferibilmente ad una famiglia che abbia gi\u00e0 figli minori \u00e8 stata soprattutto pensata per impedire che si crei un legame eccessivamente stretto tra il minore dato in affidamento e gli affidatari, legame che finirebbe inevitabilmente per \u201cgiocare contro\u201d il rientro del bambino nella famiglia di origine, quando chi prende in affidamento un bambino non ha altri figli minori ed \u00e8 pi\u00f9 naturalmente portato a \u201cdimenticare\u201d la natura di aiuto gratuito dell\u2019affido.<\/p>\n<p class=\"style94\"><strong>Le ragioni alla base della nuova funzione dell\u2019affidamento familiare<\/strong><\/p>\n<p class=\"style167\">Nel decennio precedente al momento in cui la 184 entr\u00f2 in vigore, furono portati alla luce e divulgati i danni cagionati allo sviluppo dei bambini dalla loro permanenza in strutture prive di un valido ambiente familiare, invertendo la rotta rispetto al generale ricorso all\u2019istituzionalizzazione dei minori proprio del ventennio fascista. Procedendo su questa strada il legislatore perverr\u00e0 a vietare il ricovero di minorenni negli istituti e la conseguente chiusura degli stessi con l\u2019art. 2 della legge 149 del 2001. In questo modo si and\u00f2 anche a perfezionare l\u2019attuazione dell\u2019art. 30 della Costituzione nella parte in cui prevede che &#8220;nei casi di incapacit\u00e0 dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti&#8221; verso i figli. Il comma 2 dell\u2019articolo 1 della legge 184 del 1983 prevede che \u201cle condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all\u2019esercizio del diritto del minore alla propria famiglia\u201d. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. Tuttavia, la disposizione contenuta nel successivo comma ha fortemente limitato la portata giuridica della norma, perch\u00e9 ha subordinato gli interventi alle (scarse) risorse finanziarie disponibili. La questione \u00e8 diventata ancora pi\u00f9 complessa quando, con la riforma del titolo quinto della Costituzione, la potest\u00e0 legislativa in materia assistenziale \u00e8 passata alla competenza regionale. L\u2019affido, infatti, in alcune regioni ha raggiunto una certa diffusione e funziona in modo tutto sommato soddisfacente da alcuni anni mentre, in altre regioni, non \u00e8 mai decollato.<\/p>\n<p class=\"style94\"><strong>La disciplina dell\u2019affidamento familiare (consensuale o giudiziale) stabilita della legge n. 184 del 1983<\/strong><\/p>\n<p class=\"style167\">La tipologia di affidamento \u00e8 regolamentata negli articoli 2, 3, 4 e 5 della L. 184 del 1983, modificata dalla L. 149 del 2001. In base al tale disciplina, il servizio sociale \u00e8 il principale attore chiamato a mettere in piedi un provvedimento di affidamento familiare. La legge infatti non indica (n\u00e9 sarebbe possibile) da quali elementi si possa stabilire quando un minore \u00e8 privo di un ambiente familiare idoneo e neppure a cosa si debba far riferimento per giudicare se si tratta di una mancanza temporanea (affidamento) o di una situazione non temporanea (adottabilit\u00e0) e sono ancora i servizi a doversi attivare per ottenere il consenso al progetto di affido da parte della famiglia originaria del minore, a trovare degli affidatari idonei ad accoglierlo e a disporre l\u2019affidamento con un provvedimento amministrativo che poi verr\u00e0, formalmente, emesso dal sindaco del comune o dall\u2019assessore ai servizi sociali e che, infine, sar\u00e0 reso esecutivo da parte del giudice tutelare del luogo dove si trova il minore. In caso di impossibilit\u00e0 ad ottenere il consenso genitoriale i servizi dovranno chiedere il provvedimento di affido giudiziale al Tribunale dei minorenni.<\/p>\n<p class=\"style167\">Nel provvedimento di affidamento \u2013 che comunque non potr\u00e0 essere disposto senza aver prima ascoltato il minore che abbia compiuto i dodici anni &#8211; dovranno essere specificate le ragioni che lo hanno reso necessario, la sua presumibile durata, ma anche i poteri attribuiti agli affidatari e le modalit\u00e0 dei rapporti del minore con la famiglia di origine. A differenza di quello che accade per l\u2019adozione, per essere affidatari non importa essere una coppia sposata, l\u2019affidamento pu\u00f2 essere disposto anche a favore di una persona singola, l\u2019importante \u00e8 che l\u2019affidatario assicuri al minore oltre che il mantenimento, l\u2019educazione e l\u2019istruzione, anche \u201cle relazioni affettive\u201d di cui egli ha bisogno. Il servizio sociale dovr\u00e0 riferire semestralmente al tribunale dei minorenni (o al giudice tutelare) sull\u2019andamento dell\u2019affido e sulla sua presumibile ulteriore durata, sull&#8217;evoluzione delle condizioni di difficolt\u00e0 del nucleo familiare di provenienza.<\/p>\n<p class=\"style167\">La tipologia di affidamento familiare c.d. \u201cconsensuale\u201d \u00e8, nella realt\u00e0, meno numerosa dell\u2019affidamento disposto dal Tribunale dei minorenni contro la volont\u00e0 della famiglia di origine (c.d. giudiziale). \u00c8, infatti, naturale che solo al termine di un procedimento che si svolge con le forme e le garanzie proprie della giurisdizione si possa incidere sulla potest\u00e0 genitoriale e disporre l\u2019allontanamento di un bambino dalla famiglia di origine e il suo \u2013 pur temporaneo &#8211; collocamento in un&#8217;altra famiglia. Ma certamente non pu\u00f2 essere taciuto che, spesso, il motivo risiede nell\u2019insufficiente opera preparatoria dei servizi che non arrivano a far sentire i genitori del minore partecipi di un progetto che viene realizzato nell\u2019interesse del minore e quindi anche nel loro. Prima di arrivare alla proposta di affidamento, infatti, i servizi dovrebbero cercare, ove possibile, di scongiurare tale soluzione con aiuti al nucleo familiare in difficolt\u00e0 che dovrebbero servire, quanto meno, a creare un clima di fiducia tra i servizi e le famiglie in difficolt\u00e0.<\/p>\n<p class=\"style167\">Un altro motivo della prevalenza del numero degli affidi disposti dal Tribunale su quelli consensuali \u00e8 poi da ricercare nella volont\u00e0, da parte dei servizi, di coprirsi le spalle &#8211; come \u00e8 stato osservato dagli autori pi\u00f9 attenti &#8211; con un provvedimento del Tribunale piuttosto che lavorare per l\u2019adozione di tale provvedimento da parte dell\u2019amministrazione comunale che, peraltro, spesso preferisce chiamarsi fuori da questo genere di problemi tendendo a lasciarli da soli.<\/p>\n<p class=\"style167\">L\u2019art. 4 prevede che nel provvedimento di affidamento debba essere indicato il periodo di presumibile durata dello stesso, che non pu\u00f2 mai superare i 24 mesi ed \u00e8 prorogabile \u2013 ma solo dal Tribunale dei minorenni a prescindere dal fatto che sia un affidamento consensuale o meno \u2013 solo se, sospendendolo, si rechi un pregiudizio al minore. Il limite massimo di 24 mesi per la presumibile durata dell\u2019affidamento \u00e8 stato introdotto dalla legge n. 149 del 2001 perch\u00e9, in precedenza, la legge n. 184 del 1983 non lo disponeva. Le modifiche introdotte dalla legge 149 non hanno, tuttavia, posto un limite al numero delle proroghe possibili. L\u2019affidamento cessa con un provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 che lo ha disposto quando sia cessata la situazione di temporanea difficolt\u00e0 che ne \u00e8 stata la causa o quando la sua prosecuzione rechi un pregiudizio al minore.<\/p>\n<p class=\"style167\"><strong>Le nuove problematiche dell\u2019affidamento familiare in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione<\/strong><\/p>\n<p class=\"style138\"><span class=\"style135\">La riforma del Titolo V della Costituzione &#8211; operata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 &#8211; ha segnato il passaggio della potest\u00e0 legislativa in materia assistenziale dallo Stato alle Regioni e Province autonome. Il primo effetto che si \u00e8 verificato con questo passaggio di competenze \u00e8 che le Regioni si sono trovate a muoversi su un nuovo terreno, con le sole indicazioni contenute nella\u00a0<\/span><span class=\"style172\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/00328l.htm\"><span class=\"style197\">Legge n. 328 del 2000<\/span><\/a><\/span><span class=\"style135\">, nota come Legge-quadro di riforma dei servizi sociali. D\u2019altra parte i Comuni, a loro volta, sono stati chiamati a muoversi stabilendo le singole modalit\u00e0 organizzative degli interventi (entro le linee disegnate dalle leggi della Regione cui appartengono) e l\u2019ammontare dei finanziamenti loro destinati, secondo la propria politica di allocazione delle risorse. Nella realt\u00e0 \u00e8 poi accaduto che alcune regioni hanno proficuamente lavorato per garantire una buona diffusione e un adeguato funzionamento all\u2019istituto dell\u2019affidamento familiare mentre altre, invece, hanno accumulato un notevole ritardo sull\u2019affido familiare.<\/span><\/p>\n<p class=\"style167\"><strong>Altre norme di utile consultazione<\/strong><\/p>\n<p class=\"style168\"><span class=\"style183\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/97285l.htm\">Legg<\/a><\/span><span class=\"style199\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/97285l.htm\">e\u00a0<\/a><\/span><span class=\"style183\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/97285l.htm\">n.285<\/a><\/span><span class=\"style199\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/97285l.htm\">\u00a0del\u00a0<\/a><\/span><span class=\"style183\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/97285l.htm\">1997<\/a><\/span><span class=\"style135\">\u00a0(&#8220;Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunit\u00e0 per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza&#8221;)<\/span><\/p>\n<p class=\"style168\"><span class=\"style199\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/00053l.htm\">Legge 8 marzo 2000 n. 53<\/a><\/span><span class=\"style135\">\u00a0(<\/span><span class=\"style187\">&#8220;Disposizioni per il sostegno della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citt\u00e0&#8221;<\/span><span class=\"style135\">)<\/span><\/p>\n<p class=\"style168\"><span class=\"style183\"><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/06054l.htm\">Legge 8 febbraio 2006 n. 54<\/a><\/span><span class=\"style135\">\u00a0(&#8220;Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli&#8221;)<\/span><\/p>\n<p class=\"style168\"><a href=\"http:\/\/www.sds-nordovest.fi.it\/nw\/docdoc\/lr41-2005.pdf\"><span class=\"style183\">Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005 n. 41<\/span><\/a><span class=\"style135\">\u00a0(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.)<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto del minore di crescere nell\u2019ambito della sua famiglia di origine (Liberamente tratto da: Affidamento Familiare Sussidiario per operatori e famiglie &#8211; 5 Agosto 2013) Il diritto del minore di crescere ed essere educato nell&#8217;ambito della propria famiglia \u00e8 un fondamentale diritto solennemente proclamato anche dalla Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New &hellip; <a href=\"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/normativa\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">Normativa<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/110"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=110"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/110\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":113,"href":"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/110\/revisions\/113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.famigliaaperta.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}