(Liberamente tratto dalle “Linee guida nazionali sull’affido”)
Tipologie di affidamento diverse (M. Ius e P. Milani)
L’affidamento familiare è uno strumento ampio e duttile che si presta a differenti funzioni secondo i diversi bisogni delle famiglie e dei bambini.I differenti tipi di affidamento rappresentano un continuum di interventi che va dai più “leggeri” e meno convenzionali, con meno necessità di intervento istituzionale e che richiedono minore formazione, agli affidi più “pesanti” e convenzionali, con maggiore necessità di intervento istituzionale, che richiedono più formazione e risorse agli affidatari, in quanto le situazioni da sostenere presentano maggiori difficoltà. L’affidamento è una delle forme in cui si esprime la solidarietà fra famiglie che possono essere oggetto dell’attività dei Centri per l’affido e la solidarietà familiare. Comprendere in profondità e disporsi ad utilizzare tutte le sfaccettature dell’istituto dell’affidamento familiare è fondamentale al fine di garantire alle famiglie che l’affidamento sia sempre più utilizzato come strumento di protezione del legame e quindi sia evidenziata la sua potenzialità di prevenire gli stessi allontanamenti, attraverso la messa in campo di opportuni interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà.
Le forme di affidamento
• Secondo i tempi dell’affidamento
L’Affidamento Familiare residenziale è una risposta ai bisogni di un bambino o di un ragazzo e di una famiglia in situazione di vulnerabilità, si effettua quando è prevedibile il rientro del bambino o ragazzo nella sua famiglia di origine dopo un tempo limitato, di norma non superiore ai 2 anni. È quindi un processo transitorio/temporaneo di accoglienza familiare residenziale di un bambino o ragazzo. E’ tale quando sono comprese almeno cinque notti alla settimana, con esclusione dei periodi di interruzione previsti dal progetto.
L’Affidamento Diurno si ha quando il bambino o il ragazzo è affidato per parte della giornata ad un altro nucleo familiare, poiché, per diversi motivi, i genitori non sono in grado di assicurargli la loro presenza costante e il loro impegno per garantirgli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Si tratta nella maggior parte dei casi di un affidamento in cui vi è il consenso da parte della famiglia d’origine. Va fatta una distinzione fra affidamenti diurni, che hanno una durata media settimanale superiore alle 25 ore, e affidamenti che hanno una durata media inferiore (DGR 675/08). Tale distinzione ha particolare valore nella determinazione del contributo per la famiglia affidataria.
L’Affidamento a tempo parziale: il bambino o ragazzo è affidato per parte della settimana ad un altro nucleo familiare, poiché, per diversi motivi, i genitori non sono in grado di assicurargli la loro presenza costante e il loro impegno per garantirgli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Si tratta nella maggior parte dei casi di un affidamento in cui vi è il consenso da parte della famiglia d’origine. Va fatta una distinzione fra affidamenti a tempo parziale che prevedono una permanenza media del bambino o del ragazzo nella famiglia affidataria di almeno due giorni completi nell’arco di una settimana e affidamenti che prevedono permanenze inferiori (DGR 675/08). Tale distinzione ha particolare valore nella determinazione del contributo per la famiglia affidataria.
Gli affidi familiari brevi: un’ulteriore caratterizzazione basata sulla dimensione temporale dell’intervento riguarda gli affidi con finalità particolari e con tempi brevi o brevissimi di accoglienza. Da questo punto di vista possiamo distinguere l’affidamento familiare a breve termine, che è una forma di affidamento che normalmente non dura più di qualche giorno o settimana (alle volte qualche mese) e che riguarda in particolare i bambini piccolissimi o comunque sotto i sei anni, quando si può prevedere con ragionevole certezza una collocazione definitiva del bambino in tempi molto rapidi. Riguarda ad esempio bambini piccolissimi in attesa di adozione, qualora non fosse possibile per il Tribunale per i Minorenni individuare una famiglia adottiva entro pochi giorni, bambini i cui genitori siano momentaneamente impossibilitati a prendersene cura (ad esempio, ricoveri ospedalieri imprevisti) o viene scelto in risposta al bisogno di pause di breve periodo per aiutare le famiglie in condizione di particolare stress (lutti familiari, eventi traumatici). L’affidamento di emergenza o pronta accoglienza, che prevede la disponibilità immediata ad accogliere nella propria abitazione bambini che, per gravi motivi, si trovano a vivere in situazione di emergenza o pericolo e che conseguentemente necessitano di allontanarsi per un breve e definito periodo di tempo dal luogo dove vivono, in attesa di vedere risolta la propria situazione familiare o di un progetto più stabile e duraturo. Pur sottolineando la difficoltà ad operare una distinzione rigida in un contesto così poco differenziato, si propone una possibile distinzione nei tempi di permanenza con un limite di 7 giorni per l’affidamento di emergenza e di 6 mesi per la pronta accoglienza.
Affidi a lungo termine ed adozione
La legge 173 del 19 ottobre 2015 ha modificato la L. 184/83 (norma principale su affido e adozione). Il nuovo comma 5-bis dell’art. 4, l. 184/1983 dispone che se durante un prolungato periodo di affidamento il minore viene dichiarato adottabile e la famiglia affidataria, avendo i requisiti richiesti dall’articolo 6, chiede di adottarlo, il tribunale tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
• Secondo l’età o le caratteristiche dei minori affidati
Affidamento di bambini o ragazzi disabili: si tratta casi in cui situazione di disabilità è certificata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92.
Affidamento di bambini piccoli: se per la determinazione del contributo alla famiglia affidataria viene fatta una distinzione fra bambino che non ha ancora compiuto due anni (nel qual caso si prevede che venga erogata una cifra pari a due volte il valore del contributo normalmente erogato) e bambino che ha un’età superiore, un’altra importante distinzione è prevista nella DGR 2416/08, che dà l’indicazione per cui tutti i bambini che hanno meno di sei anni debbano essere accolti esclusivamente in famiglie affidatarie o in comunità familiari ove sia residente una famiglia.
Affidamento di ragazzi: si definisce “affidamento di ragazzi” l’arco di età che va dal compimento del 16° anno di età fino al 21°. Anche in questo caso la distinzione è legata all’erogazione del contributo alla famiglia affidataria: la DGR 675/08 riconosce per ragazzi di 16 o 17 anni (che compiono 17 anni nell’anno di riferimento) la possibilità di erogare una cifra pari a due volte il valore normalmente assegnato. La stessa deliberazione prevede inoltre che venga erogato il contributo alla famiglia affidataria fino al compimento del 21° anno di età.
• Secondo la manifestazione di consenso
Consensuale: quando i genitori o i tutori del bambino o ragazzo minore di età acconsentono al progetto di affidamento e lo formalizzano in uno specifico contratto stipulato con il servizio pubblico titolare del caso.
Giudiziale: avviene su proposta del servizio titolare e con provvedimento del Tribunale dei Minori, in assenza del consenso dei genitori o in tutti i casi in cui l’autorità giudiziaria ritenga necessario disporlo.
• Secondo il legame di consanguineità fra il bambino o il ragazzo affidato e gli affidatari
Intrafamiliare: il bambino o il ragazzo viene affidato all’interno della rete parentale naturale qualora si verifichi l’esistenza di un legame affettivamente significativo tra esso e i parenti interessati. In queste situazioni, nonostante la normativa non lo preveda, sembra opportuno che si offra anche ai parenti la possibilità di accedere ad attività formative e che si proceda ad una attenta valutazione delle caratteristiche del possibile nucleo familiare accogliente, in considerazione anche del preesistente rapporto con i genitori affidanti e il bambino stesso. La relazione familiare tra l’affidante e l’affidatario rappresenta, infatti, un elemento di ulteriore complessità nel processo di accoglienza del bambino. La consapevolezza della storia e della qualità dei legami familiari da parte degli operatori, è un indicatore importante per la progettazione dell’affidamento, in una situazione nella quale il processo di ricongiungimento familiare può essere ostacolato proprio dalla condizione di familiarità esistente.
Eterofamiliare: il bambino o ragazzo viene affidato a terzi che non hanno legami di consanguineità con la famiglia di origine.
• Le forme di solidarietà fra famiglie
Si tratta di forme di solidarietà fra famiglie che non sono considerate propriamente all’interno della categoria dell’affidamento ma che sono naturalmente connesse ad esso, avendo come finalità fondamentale quella di sostenere un nucleo familiare e di prevenire l’allontanamento del bambino dalla propria famiglia. Esse rientrano nella categorie degli interventi definiti come solidarietà interfamiliare, prossimità fra famiglie o genitorialità sociale. La loro promozione va coltivata in relazione alle caratteristiche e alle reti esistenti in ogni territorio. Proprio perché queste forme di solidarietà sono finalizzate a garantire al bambino/ragazzo il diritto di vivere nella propria famiglia, può essere opportuno estendere i benefici previsti per l’affidamento familiare (assicurazione, contributo economico ecc.) anche alle famiglie che si rendono disponibili a queste forme di solidarietà meno strutturate. Per chiarezza e per non ingenerare confusioni che possono essere pericolose si sottolinea l’opportunità di non utilizzare il temine “affidamento” per le forme di intervento di seguito descritte.
Vicinanza solidale e convivenza di sostegno
Buon vicinato: è un’azione di sostegno, non di tipo educativo, verso un’altra persona (minori, giovani maggiorenni, adulti) o un nucleo familiare che si trova in situazione di bisogno per mancanza di risorse nella propria rete. Data la natura dell’intervento, non esiste un progetto, ma soltanto la definizione delle attività da svolgere, che possono essere, ad esempio, quelle di aiutare la persona con piccole azioni anche di tipo organizzativo, che le permettano di far fronte alle difficoltà quotidiane. Quando queste azioni sono rivolte a bambini o a ragazzi (l’accompagnamento a scuola o ad attività legate al tempo libero, l’accudimento per poche ore ecc.) è bene che il servizio acquisisca le informazioni necessarie per sostenere il processo informale dell’aiuto in maniera adeguata.
Convivenza di sostegno: si tratta dell’accoglienza nella propria abitazione, per un periodo definito di tempo, di persone maggiorenni (donne vittime della tratta, giovani maggiorenni che finiscono il loro percorso in una comunità per minori, disabili, ecc) o nuclei familiari (mamma con bambino) che necessitano di accompagnamento e supporto educativo al fine di raggiungere la propria autonomia, con l’obiettivo di favorire l’autogestione del quotidiano (ad es: gestione dei soldi, ricerca del lavoro, ricerca della casa, accudimento ed educazione del figlio, ecc.).